Cancelleria
“In ogni curia venga costituito il cancelliere il cui incarico principale, a meno che non sia stabilito altro dal diritto particolare, consiste nel provvedere che gli atti della curia siano redatti compiutamente, e siano custoditi nell’archivio della stessa.
Se si ritiene necessario, al cancelliere può essere dato un aiutante, con il nome di vice-cancelliere.
Il cancelliere e il vice-cancelliere sono per ciò stesso notai e segretari di curia.
Oltre al cancelliere, possono essere costituiti altri notai, la cui scrittura o firma fa pubblica fede, e questo o per tutti gli atti, o per gli atti giudiziari solamente, o per gli atti di una causa determinata o di un negozio soltanto” (cfr. Codice di Diritto Canonico cann. 482-491)
La Cancelleria diocesana è l’Ufficio di Curia a cui sono assegnati i compiti previsti dai cann. 482-491 del Codice di Diritto Canonico.
È affidata alla responsabilità del Cancelliere vescovile, eventualmente coadiuvato dagli altri notai la cura e lo svolgimento di adempimenti relativi ai seguenti ambiti:
- Predisposizione degli atti di Curia e notifica degli stessi (decreti vescovili)
- Sacre Ordinazioni, vita del clero, dei religiosi e degli istituti di vita religiosa presenti in Diocesi
- Accoglienza dei sacerdoti stranieri secondo le convenzioni della CEI
- Vidimazione pratiche matrimoniali e valutazione di casi particolari da sottoporre al Vescovo
- Autenticazione delle firme
- Certificazione e autenticazione di documenti
- Cura dei rapporti con gli organi dello Stato e relative comunicazioni sancite dal Concordato (Prefetture, Questure, Agenzie delle Entrate, Comuni)
- Studio e risoluzione di problemi giuridici o quesiti canonici sottoposti al Vescovo dai vari uffici o da altri enti e persone
- Archiviazione nella documentazione prodotta dalla Curia Vescovile
- Raccolta dati statistici della Diocesi e aggiornamento dell’annuario diocesano